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Bonifiche e attività edilizie, primi (ma insufficienti) chiarimenti sugli interventi in aree contaminate

Bonifiche e attività edilizie, primi (ma insufficienti) chiarimenti sugli interventi in aree contaminate

Il tema del coordinamento delle attività di bonifica con quelle edilizie in senso stretto è sempre stato oggetto di discussione tra operatori e amministrazioni. Da un lato, opponendo una tesi di buon senso, molti enti locali precludevano la possibilità di realizzare opere edilizie in aree sottoposte a procedura di bonifica e ciò fino al completamento della stessa. Dall'altro, non esistevano espresse previsioni di legge che vietassero la realizzazione di opere edilizie nei siti contaminati, esistendo di contro disposizioni che indirettamente lascerebbero supporre il contrario. Una su tutte la possibilità di eseguire la messa in sicurezza operativa di siti con attività in esercizio.
Peraltro, occorre osservare che molte attività edilizie sono propedeutiche agli interventi di bonifica e, quindi, devono essere necessariamente realizzate prima o in pendenza della procedura avviata ai sensi del d.lgs. n. 152/2006. Basti pensare alla demolizione degli edifici dismessi che insistono su un'area contaminata ovvero alla realizzazione di paratie a sostegno degli scavi di bonifica.

La commistione tra le due tipologie di attività ha spesso portato le amministrazioni ad individuare soluzioni pratiche. Il Ministero dell'Ambiente e alcuni enti locali , ad esempio, subordinavano la realizzazione di opere edilizie a specifici nulla osta, previa conferma del fatto che tali opere non avrebbero poi interferito con i futuri lavori di bonifica.
L'art. 34, comma 7, del decreto legge "Sblocca Italia" cerca di fare chiarezza sul punto, introducendo una specifica casistica di attività edilizie che possono essere realizzate in un sito inquinato nel quale sono ancora in corso o non sono ancora stati avviati gli interventi di messa in sicurezza e bonifica. In particolare, la norma consente espressamente di realizzare quelle opere richieste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture.
Sono altresì espressamente consentite le opere lineari per l'esercizio di impianti e forniture di servizi o quelle opere lineari di interesse pubblico. In ogni caso, la realizzazione di tali interventi deve avvenire secondo tecniche e modalità che non pregiudichino o interferiscano con il completamento delle opere di bonifica o di messa in sicurezza e, comunque, non devono comportare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

Purtroppo, come peraltro sempre più spesso accade, la formulazione della norma contrasta apertamente con gli obiettivi perseguiti dalla stessa. Il comma 7 del sopra richiamato art. 34, infatti, più che sbloccare, rischia di fermare molti cantieri e molti progetti di recupero di siti contaminati. Avendo, infatti, il legislatore espressamente elencato le opere e gli interventi edilizi realizzabili in un sito sottoposto a bonifica, viene immediatamente da pensare che tutte gli altri interventi debbano dunque ritenersi preclusi fino al completamento delle attività di bonifica o di messa in sicurezza.
Invece di un passo avanti, dunque, si rischia di fare tre passi indietro. Paradossale sarebbe escludere tutti gli interventi edilizi propedeutici alle attività ambientali (demolizioni, paratie, scavi) in quanto ciò impedirebbe proprio la bonifica del sito. Del pari, paradossale sarebbe impedire eventuali interventi edilizi di ammodernamento di siti industriali in attività assoggettati alla procedura ex d.lgs. n. 152/2006 (es. ampliamenti per nuovi reparti, rifacimento di capannoni o magazzini, ecc.), anche nel caso in cui gli stessi risultino compatibili con i futuri lavori di ripristino ambientale.
Non resta, quindi, che sperare nella legge di conversione. La speranza è una norma di principio che consenta espressamente la realizzazione di qualunque intervento edilizio a condizione che non precluda i futuri lavori di bonifica o messa in sicurezza e a condizione che siano esclusi rischi per i fruitori.

(pubblicato il 20 novembre 2014 - fonte edilizia e territorio)


20/11/2014
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