La nuova fase del “federalismo demaniale”: un procedimento ancora in itinere
Il processo devolutivo del federalismo demaniale bloccatosi nel 2011 è stato ripreso all’articolo 56 bis nel D.L. 69/2013, il “decreto fare”. Secondo le nuove disposizioni, gli enti territoriali hanno formulato nuovamente le richieste di acquisizione a titolo gratuito di cespiti all’Agenzia del Demanio in un periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 novembre 2013. Il Demanio, a sua volta, ha avuto 60 giorni per valutare le richieste.
Sempre in merito alle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico statale, per la vendita da parte degli enti territoriali dei cespiti appartenenti all’originario patrimonio immobiliare disponibile, il comma 11 dell’articolo 56 bis assegna al Fondo il 10% del ricavato, salvo che una quota uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito dell’ente territoriale stesso. In merito, l’ANCI segnala quest’ultimo aspetto potenzialmente incostituzionale.
Inoltre è stato modificato il meccanismo di attuazione del federalismo demaniale impostato con il comma 8 ter dell’articolo 33 del D. Lgs. 98/2011. Si abroga infatti la possibilità che i beni valorizzabili facenti parte della procedura devolutiva del federalismo demaniale possano essere conferiti ai fondi comuni d’investimento immobiliare facenti capo alla società di gestione del risparmio istituita al comma 1 dello stesso decreto. In attuazione a tali disposizioni è ripartito dunque l’iter e sono pervenute al Demanio 9.367 richieste di attribuzione di beni a titolo gratuito da parte degli enti territoriali (tra cui molte ex aree militari) [1].
Ultimato l’esame preliminare delle domande da parte dell’Agenzia, per gli enti locali si aprono due “strade” alternative per arrivare all’effettivo trasferimento degli immobili statali. In caso di parere positivo, alla richiesta inviata entro il 30 novembre gli enti hanno 30 giorni dalla risposta per contattare l’Agenzia del Demanio e farsi consegnare la documentazione sul bene richiesto. Si apre poi un periodo di 120 giorni per analizzarla e svolgere un sopralluogo e l’attività tecnica necessaria per comprendere le reali condizioni degli immobili da rilevare. Mentre se l’Agenzia del Demanio ha dato parere negativo al trasferimento, invece, l’ente locale ha la possibilità di chiedere il riesame entro 30 giorni dal ricevimento della risposta.
Al 24 novembre 2014 per le 9.367 richieste arrivate all’Agenzia del demanio, 5530 sono state accolte, mentre sono stati emessi 1185 provvedimenti di trasferimento, in ragione del fatto che per le restanti il Demanio è in attesa di ricevere, da parte degli Enti richiedenti, le delibere propedeutiche all’emissione del provvedimento di trasferimento.
I pareri negativi, per cui è stata riscontrata l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 56 bis e, di conseguenza, è stato espresso parere negativo al trasferimento, sono stati 3580 e 257 sono le richieste sono ancora in fase di esame. Tra le cause per cui alcuni immobili sono stati rifiutati ci sono l'utilizzo governativo, che fanno parte del demanio idrico o marittimo oppure che non sono di proprietà dello Stato. Come previsto dalla legge, gli Enti hanno comunque tempo 30 giorni per inoltrare la richiesta di riesame, con cui sarà possibile effettuare un’ulteriore verifica sulle motivazioni del diniego.
[1] Fino ad oggi il maggior numero di amministrazioni comunali che hanno visto le loro richieste accolte dall’Agenzia del Demanio sono in Lombardia (624), Emilia Romagna (603) e Veneto (540). Lazio (581), Veneto (417) e Toscana (414) rappresentano invece le Regioni con il maggior numero di beni che non saranno trasferiti ai Comuni.
(pubblicato il 4 dicembre 2014)
04/12/2014