Una nuova rubrica di aggiornamento sulle bonifiche
La collaborazione permanente di Igor Villani alla nostra redazione consentirà di arricchire regolarmente la newsletter con aggiornamenti normativi di carattere nazionale e regionale riguardanti l'attivazione delle procedure di bonifica, con particolare riguardo alle interazioni con il tema urbanistico.
La collaborazione è pensata nell'ottica di fornire ai nostri lettori contenuti originali e di alto livello che si possano rivelare anche ottimi strumenti di lavoro.
In questa prima uscita l'attenzione è rivolta al Decreto Ministeriale 161/2012 su terre e rocce da scavo in vigore dal 6 ottobre 2012.
Igor Villani è un funzionario dell'unità operativa Siti Contaminati settore Ambiente della Provincia di Ferrara. Componente dei gruppi di lavoro specifici per le linee guida ISPRA su bonifica siti, membro delcomitato di indirizzo Remtech, componente referente della rete RECONNET (Rete Italiana per la Bonifica dei Siti Contaminati), validatore del software di analisi di rischio Risk-net, docente di corsi di specializzazione su bonifica siti contaminati e analisi di rischio, collaboratore di AUDIS (Associazione Aree Urbane Dismesse).
Focus sugli aspetti relativi a bonifica siti contaminati
Dal DM 161/2012 sulle terre e rocce da scavo alcune risposte e un po' di ordine
Dal 6 ottobre 2012 è in vigore il novo DM 161/2012 sulla gestione delle terre e rocce da scavo, in attuazione a quanto previsto dal DL 1/2012, convertito nella legge 27/2012, legge che rimandava all'emanazione di un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l'identificazione delle terre da scavo come sottoprodotto, le modalità di gestione del materiale da scavo e l'abrogazione del molto discusso art. 186 DLgs 152/06. Il decreto è stato prodotto nell'orbita delle norme su semplificazioni e adeguamenti procedurali atti a favorire lo sviluppo, la gestione del territorio ed il risanamento ambientale.
Il regolamento introduce rilevanti novità sia dal punto di vista tecnico-operativo che procedurale-amministrativo, spingendosi fino a disposizioni in merito alla produzione e gestione dei dati chimico/fisici delle matrici ambientali e corrispondente creazione di database e strutture istituzionali dedicate. Cuore del regolamento è il così definito "Piano di Utilizzo", vale a dire il documento che racchiude tutto ciò che è necessario fare per gestire il materiale da scavo come sottoprodotto ed anche il documento che garantisce la legittimità dell'operazione stessa. Tra le novità più attese c'è la regolamentazione del caso di gestione delle terre nell'ambito di siti sottoposti a procedimento di bonifica. Quest'ultimo tema riguarda la grande problematica del rapporto tra edilizia e bonifica dei siti contaminati, cronica spada di Damocle pendente ormai da tempo sulle attività di rigenerazione del territorio - con nuove destinazioni urbanistiche e/o reinsediamento produttivo - in quanto potenziale causa del fallimento degli investimenti per imprevista lievitazione di tempi e costi, nonchè oggetto di criticità giudiziarie in materia di gestione dei rifiuti e danno ambientale.
Il decreto inoltre va di fatto automaticamente a superare le diverse normative regionali che si erano dedicate al problema. Negli ultimi anni diverse Regioni avevano elaborato norme o direttive specifiche atte a risolvere in maniera più o meno dettagliata le criticità insite nella gestione delle terre e rocce da scavo. Il nuovo regolamento, riformulando a tutti i livelli la disciplina, e vista l'esclusività dello Stato nelle competenze ambientali, si sostituisce completamente alle norme locali. Questo non solo in materia di scavi relativi a costruzioni, ma sono compresi tutti i lavori inerenti quelle che nel testo vengono definite "opere", ovvero lavori di costruzione ma anche demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione. In questa forma il campo di applicazione si allarga, comprendendo ambiti come il dragaggio e movimentazione dei sedimenti, che rappresenta un settore complementare ma tecnicamente diverso da quello delle terre e rocce, le cui interferenze con le altre norme, sia nazionali che locali, saranno ora da interpretare.
Centrando il focus sulle bonifiche ambientali, la novità di assoluto rilievo è la assodata possibilità di gestire materiale da scavo proveniente da siti contaminati come sottoprodotto e non come rifiuto. Il regolamento dedica un comma specifico, il numero 5 dell'articolo 5 (articolo che descrive il Piano di Utilizzo, da ora PdU), in cui prevede la possibilità di presentare il PdU terre previa verifica dei requisiti di identificazione del materiale come sottoprodotto da parte dell'ARPA o APPA. Questo comma dà seguito alla tendenza legislativa che si era già intrapresa con le misure per lo sviluppo e la semplificazione, nelle quali si consentiva l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno di siti contaminati. Per questi ultimi, con il decreto si apre definitivamente la porta all'esecuzione di qualsiasi intervento edilizio e I'incertezza fondamentale dell'ex art. 186, cioè il fatto che se proveniente da siti contaminati il materiale fosse comunque rifiuto, è quindi risolta. Il comma prevede che ci sia una fase di verifica della conformità del materiale da scavo ai limiti tabellari previsti per le destinazioni d'uso di interesse; tale verifica è effettuata e comunicata all'Autorità Competente da ARPA o APPA. Dopo l'accertamento di conformità è data la possibilità di presentare il PdU da parte del proponente. Va da sè che tutto il materiale gestito in regime di DM 161/2012 non ha e non deve avere assolutamente nulla a che fare con le operazioni di bonifica del sito. Per una difformità di deleghe può anche verificarsi il caso in cui un Ente sia Responsabile del PdU ed un altro Ente lo sia per i progetti e gli interventi di bonifica, andando a sfatare anche il totale controllo che l'Autorità dei siti contaminati ha sempre avuto su ciò che avveniva all'interno delle aree sotto procedura. L'apparente conflitto di competenza si potrebbe risolvere considerando che, come previsto dalla norma, la totale competenza dell'autorità siti contaminati rimane comunque legata ad opere connesse alla bonifica stessa così come il PdU e la rispettiva autorizzazione sono necessariamente legate ad un opera edilizia con entità e scopi estranei al disinquinamento. Tutto ciò sul piano giuridico-amministrativo, perché su quello tecnico-operativo rimarrà la difficoltà di coniugare la gestione di un suolo fuori dalla bonifica che è stato in realtà già caratterizzato e valutato proprio all'interno della stessa bonifica.
Altro importante fronte toccato dal decreto è quello della gestione separata delle matrici ambientali nei siti contaminati. Implicitamente, consentendo l'esecuzione di interventi legandoli strettamente alla conformità tecnica, come previsto nel regolamento, si autorizza la gestione delle terre indipendentemente dalle condizioni non solo delle matrici di altro genere, come l'acqua di falda, ma anche di altro terreno localizzato in zone differenti del sito o addirittura nella stessa area ma mobilizzato in tempi diversi. Anche quest'altra concessione, come quella relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, va nella direzione delle misure per lo sviluppo del Paese, in cui si accennava alla possibilità di procedere per stralci, sia areali che temporali, all'interno dei siti contaminati.
Dall'entrata in vigore del decreto 161/2012 decorrono anche i previsti 180 giorni di transitorio, durante i quali si dovrebbero intendere le interpretazioni corrette dei punti più incerti ed al termine dei quali, con l'uscita di scena definitiva dell'art. 186 DLgs 152/06, agli inizi di aprile 2013, il regolamento dovrebbe entrare a regime.
(Pubblicato il 31/10/2012)
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31/10/2012